Statuto

COSTITUZIONE E SCOPI

— ARTICOLO 1 —

È costituita un’associazione denominata: ASSOCIAZIONE CELESTINIANA SULMONA con sede in SULMONA (AQ) BADIA presso CASA PARROCCHIALE

– ARTICOLO 2 –

L’Associazione svolge attività nei settori culturale, turismo e ambiente, con particolare riferimento allo studio ed alla promozione delle opere e della figura e dei luoghi di celestino V.

– ARTICOLO 3 –

Sono compiti dell’Associazione:

A) contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica e difesa delle libertà civili, individuali e collettive;

B) favorire l’estensione di attività culturali; sportive, ricreative e di forme consortili tra circoli e altre organizzazioni democratiche;

C) avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale (comitati, consulte, ecc., ai consigli di scuole e di istituto per una adeguata programmazione culturale sul territorio); organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche, ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci.

– ARTICOLO 4 –

II numero dei soci è illimitato; all’associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

– ARTICOLO 5 –

Per essere ammessi a socio e necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

1 – indicare nome, cognome, luogo e dato di nascita, professione e residenza;

2 – dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali

– ARTICOLO 6 –

La presentazione della domanda di ammissione da diritto immediato a ricevere la tessera sociale.

È compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione ratificare tale ammissione entro trenta giorni.

Nel caso la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione

– ARTICOLO 7 –

I soci ed i loro Familiari hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione stessa.

– ARTICOLO 8 –

I soci sono tenuti:

– al pagamento della tessera sociale;

– alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

– ARTICOLO 9 –

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

2) quando si rendono morosi nel pagamento de1la tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;

3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri; I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima assemblea dei soci.

I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

PATRIMONIO SOCIALE

– ARTICOLO 10 –

Il patrimonio sociale e indivisibile ed e costituito:

1) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’associazione;

2) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi:

3) da fondo di riserva.

– ARTICOLO 11 –

Le somme versate per la tessera e le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

BILANCIO

– ARTICOLO 13 –

II residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

– il 10% (dieci per cento) al fondo di riserva

– il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature

L’ASSEMBLEA

– ARTICOLO 14 –

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie e sono convocate con annuncio scritto a ogni socio

– ARTICOL0 15 –

L’assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal trentuno dicembre al trentuno marzo successivo.

– approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;

– elegge il Consiglio Direttivo;

– procede alla nomina delle cariche sociali;

– elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;

– approva il bilancio consuntivo e preventivo per iniziative previste dal comma 2 dell’art. 12 del presente statuto;

– approva gli stanziamenti:

– delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

– ARTICOLO 16 –

L’assemblea straordinaria è convocata:

– tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario

– ogni qualvolta ne faccia richiesta il collegio sindacale;

– allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci.

L’assemblea dovrà avere luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

– ARTICOLO 17 –

In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno;

La seconda convocazione può aver luogo mezz’ora dopo la prima.

– ARTICOLO 18 –

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’associazione, è indispensabile la presenza di almeno il cinquanta per cento dei soci e il voto favorevole dei tre quinti dei presenti.

– ARTICOLO 19 –

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta un decimo dei presenti.

Per la elezione delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci.

– ARTICOL0 20 –

L’assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’assemblea stessa. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate sull’apposito libro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio Direttivo è composto da n. 3 (tre) consiglieri eletti fra i soci, esso dura in carica tre anni.

– ARTICOL0 22 –

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice-Presidente e il Segretario Amministrativo e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali (attività culturale, sportiva, turistica, ecc.).

Il Presidente, il vice Presidente e il Segretario compongono la presidenza.

È riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino a un massimo di un terzo dei suoi componenti.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell’incarico.

– ARTICOLO 23 –

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni quindici giorni e straordinariamente ogni qualvolta lo ritiene necessario la presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice presidente

– ARTICOLO 24 –

Il Consiglio Direttivo deve:

– redigere i programmi di attività sociale previsti dallo

statuto sulla base delle linee approvate dal’Assemblea dei soci;

– curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

– redigere i bilanci;

– compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea;

stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;

– formulare il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

– deliberare circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e la espulsione dei soci;

– favorire La partecipazione dei soci alle attività dall’Associazione e, nell’esercizio delle sue funzioni, il comitato direttivo può avvalersi di responsabilità di commissioni di lavoro da esso nominate.

Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del consiglio Direttivo con voto consultivo.

– ARTICOLO 25 –

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale.

In caso di assenza o di impedimento tutte le di iui mansioni spettano a un componente l’Ufficio di presidenza.

COLLEGIO SINDACALE

– ARTICOL0 26 –

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri.

Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Nelle elezioni di consiglio essi non hanno diritto al voto deliberativo, ma solo a quello consultivo.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

– ARTICOLO 27 –

La decisione di scioglimento dell’associazione deve essere presa dalia maggioranza di almeno tre quinti dei soci presenti all’Assemblea di cui la validità è data dalla partecipazione del cinquanta per cento del corpo sociale.